Emergenza Covid-19

Accesso alle misure del Governo e
iniziative a salvaguardia di clienti e dipendenti


Misure a sostegno delle famiglie



Attuazione del Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini" e altri finanziamenti per le famiglie.


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Misure a sostegno delle imprese



Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19.


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Iniziative a tutela di clienti e dipendenti


La Banca ha adottato misure per tutelare la salute e la sicurezza del personale e della clientela.


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Misure a sostegno delle famiglie

Mutui "Prima casa" (Fondo Gasparrini – Art. 54 DL 18 del 17/03/2020)

Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020 è stato pubblicato il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19." Nell'ambito del "Titolo III - Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario" sono previste specifiche misure relative alla sospensione di mutui/finanziamenti a privati (art.54 Attuazione del Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini").

Successivamente, sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 82 del 28 marzo 2020 è stato pubblicato il Decreto 25 marzo 2020 del Ministero dell'economia e delle finanze "Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18" che dà appunto attuazione all'art.54 del DL n.18/2020.

A chi si rivolge il Fondo di Solidarietà

  • Ai titolati di mutuo ipotecario prima casa con importo massimo di euro 250.000.

Cosa fare per accedere al Fondo

  • Per accedere ai benefici del Fondo di Solidarietà il cliente dovrà:
    1. Accedere al sito di Consap Spa al link: https://www.consap.it/fondi-di-solidarieta/fondo-di-solidarietà-per-i-mutui-per-lacquisto-della-prima-casa/.
      Qui troverà:
      • il dettaglio del regolamento
      • la modulistica necessaria per inoltrare la richiesta
      • la documentazione da produrre assieme alla richiesta.
    2. Compilare in ogni sua parte la domanda di sospensione del mutuo scaricata dal sito Consap
    3. Inviare la domanda e tutta la documentazione obbligatoria a Banca Promos tramite PEC o email
  • A questo punto:
    1. Banca Promos trasmette la domanda del cliente a Consap Spa;
    2. Consap verifica gli aspetti di sua competenza e comunica l'esito a Banca Promos.
    3. Banca Promos, a sua volta, comunica al richiedente l'esito dell'istanza (accettazione/rifiuto).

Requisiti richiesti per l'accesso al Fondo

  • Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato
  • Cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n.3 del c.p.c.)
  • Morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all'80% riferibili al solo mutuatario
  • Provvedimenti di sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni consecutivi
  • Per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, riduzione del fatturato superiore al 33% dell'ultimo trimestre 2019 causata delle misure introdotte per il contenimento della diffusione del virus (possibilità estesa per 9 mesi dalla data di emanazione del Decreto «Cura Italia», da provare a mezzo di autocertificazione)

Benefici concessi

  • Sospensione del pagamento delle rate del mutuo, per un massimo di due volte e un periodo complessivo di diciotto mesi
  • Pagamento del 50% degli interessi maturati sul debito residuo, relativamente al periodo di sospensione


Accordo ABI in tema di sospensione della quota capitale dei mutui garantiti da ipoteca su immobili e dei finanziamenti chirografari a rimborso rateale

La Banca ha aderito all'Accordo in tema di sospensione della quota capitale dei mutui garantiti da ipoteca su immobili e dei finanziamenti chirografari a rimborso rateale sottoscritto dall'ABI e da alcune associazioni di consumatori.

L'Accordo prevede la possibilità di sospendere fino a 12 mesi la quota capitale delle rate dei mutui garantiti da immobili e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, ampliando le misure di sostegno alle famiglie e ai lavoratori autonomi e liberi professionisti colpite dall'evento epidemiologico da Covid 19.

Gli ambiti di intervento dell'Accordo sono:

  • mutui garantiti da ipoteche su immobili non di lusso erogati prima del 31 gennaio 2020 a persone fisiche per ristrutturazione degli stessi immobili ipotecati, liquidità o acquisto di immobili non adibiti ad abitazione principale, che non rientrano nei benefici previsti dal Fondo Gasparrini o pur essendo connessi all'acquisto dell'abitazione principale non presentano le caratteristiche idonee all'accesso al Fondo Gasparrini;
  • prestiti non garantiti da garanzia reale a rimborso rateale erogati prima del 31 gennaio 2020.

Gli eventi previsti per poter accedere alla moratoria riguardano la cessazione del rapporto di lavoro subordinato per qualsiasi tipo di contratto; la sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni; morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza; la riduzione di un terzo del fatturato causata dall'evento epidemiologico per lavoratori autonomi e liberi professionisti.

Con nota del 26 giugno 2020, l'ABI ha comunicato agli associati la possibilità di prorogare la scadenza per usufruire delle moratorie, portandola dal 30 giugno al 30 settembre.
(cliccare qui per scaricare il modulo)


Altri finanziamenti - famiglie

In questo particolare momento di grave e generale difficoltà, a salvaguardia della propria clientela, la Banca, indipendentemente dalle misure contenute nella normativa finora emanata, ha stabilito di vagliare anche domande di sospensione delle rate di mutui/finanziamenti, da parte di clientela privata, che non rientrano nelle casistiche previste dalla normativa stessa. Il personale di filiale è a disposizione della clientela per fornire tutti i chiarimenti necessari. Per maggiori informazioni scrivere una mail ad uno dei seguenti indirizzi:
filiale02.napoli@bancapromos.it

Misure a sostegno delle imprese

Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020 è stato pubblicato il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19."

Nell'ambito del "Titolo III - Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario" sono previste specifiche misure relative alla sospensione di mutui/finanziamenti alle imprese (art. 56 Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19).

La misura consiste in una moratoria straordinaria volta ad aiutare le microimprese e le PMI a superare la fase più critica del calo produttivo connesso con l'epidemia Covid-19, riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia (comma 1).

Il comma 2 dispone che della moratoria possano beneficiare, facendone richiesta alla banca, le microimprese e le PMI italiane che alla data di entrata in vigore del decreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito e le cui esposizioni debitorie non siano classificate come "deteriorate".
Più in dettaglio il Decreto dispone che:

  1. le linee di credito accordate "sino a revoca" e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati, in tutto o in parte, fino alla data del 30 settembre 2020;
  2. la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza contrattuale anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni, senza alcuna formalità e con modalità che, da un punto di vista attuariale, non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell'operazione restano a carico della banca; eventuali elementi accessori (garanzie) sono prorogati coerentemente;
  3. il pagamento delle rate di mutui e altri finanziamenti con scadenza contrattuale anteriore al 30 settembre 2020 è sospeso fino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate sia riprogrammato secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura senza nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell'operazione restano a carico della banca. È facoltà dell'impresa richiedere la sospensione della sola quota capitale.

Le imprese dovranno dichiarare tramite autocertificazione (ex art. 47 DPR445/2000) di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia Covid-19 (comma 3).

Come richiedere la sospensione

Il cliente può richiedere la sospensione presentando alla banca, tramite PEC o e-mail aziendale, la richiesta corredata dell'autocertificazione prevista. Per agevolare l'operazione abbiamo predisposto un apposito modulo
(cliccare qui per scaricare il modulo)

Per saperne di più http://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html

Iniziative a tutela di clienti e dipendenti

A seguito degli sviluppi della situazione legata alla diffusione del virus COVID19 in Italia, Banca Promos ha adottato diverse misure per la gestione della situazione di emergenza.

Iniziative per il personale

  • Dal 14 marzo u.s., assicurando il regolare svolgimento di tutte le attività essenziali, l'80% circa del personale di Banca Promos ha operato in modalità smartworking. Dal 13 luglio, in relazione al miglioramento della situazione epidemiologica, è ripresa gradualmente l'attività lavorativa "in presenza", attraverso una turnazione.
  • È stato organizzato un corso di formazione online in modalità e-learning rivolto a tutto il personale per fornire informazioni certe e affidabili sui rischi da Covid-19 e sui corretti comportamenti di prevenzione.
  • Sono stati effettuati interventi di pulizia straordinaria e disinfezione delle superfici e degli ambienti, in tutti i locali aziendali, con ottenimento di apposita certificazione.
  • Le postazioni di cassa sono state protette con pannelli divisori in plexiglas trasparente, e il personale in servizio utilizza dispositivi di protezione individuali (mascherine e guanti).
  • Sono stati intensificati gli ordinari interventi di pulizia, anche attraverso il ricorso alle sostanze disinfettanti specificamente indicate come idonee dalle Autorità.
  • Sono stati resi disponibili dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani in tutti i locali aziendali aperti al pubblico e altresì nei locali riservati ai soli dipendenti.

Accesso alle filiali

  • Dal 5 agosto le filiali sono tornate ad osservare gli orari ordinari di apertura al pubblico (ore 8.30 -13:30/ 14:45 -15:45).
  • Gli ingressi nelle filiali sono regolati dal personale in modo da evitare sovraffollamenti e consentire il rispetto delle distanze di sicurezza. E' obbligatorio, inoltre, l'utilizzo della mascherina.
  • L'emissione di assegni circolari, il rilascio di carte di pagamento e di carnet di assegni bancari va preavvisata alla filiale tramite mail (filiale02.napoli@bancapromos.it) o telefonicamente.

Spedizioni cartacee

  • In conseguenza delle misure restrittive in atto per l'emergenza epidemiologica, le spedizioni di posta cartacea potrebbero subire ritardi. Attraverso un comunicato, Poste Italiane ha infatti reso noto che non risulta "possibile, di fatto, erogare a pieno regime il servizio postale nella sua interezza". Per ovviare a questo, il Cliente può prendere contatto con la filiale per richiedere l'attivazione del servizio Inbank.

Soluzioni a distanza

  • Assistenza
    Per qualsiasi necessità di assistenza il cliente può rivolgersi alla filiale tramite e-mail (filiale02.napoli@bancapromos.it) o telefonicamente contattando uno dei seguenti recapiti: 081.0170901 / 089.9953300.

  • Home Banking
    Attraverso la piattaforma Inbank senza costi aggiuntivi il cliente può:
    • eseguire da casa, tramite web o tramite APP, in tutta sicurezza e comodità, la maggior parte delle operazioni bancarie (bonifici, pagamenti, verifica saldi e movimenti, etc);
    • ricevere comunicazioni obbligatorie da parte della banca in formato elettronico (in questo modo, si contribuisce a ridurre il traffico postale, in linea con le misure di prevenzione).

  • Carte
    Con le carte di debito, le carte prepagate e le carte di credito è possibile effettuare acquisti online e pagamenti senza necessità di utilizzo del contante

  • Sportelli automatici
    Gli sportelli automatici ATM, oltre ai prelievi di contante, permettono di verificare saldo e movimenti del conto, e diverse altre operazioni.

Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18

Art. 54 (Attuazione del Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini")
1. Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007:
a. l'ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus;
b. Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
2. Il comma 478, dell'articolo 2 della legge n. 244/2007 è sostituito dal seguente:
"478. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475,su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.".
3. con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo, nonché del comma 1 e dell'art. 26 del decreto legge n. 9/2020.
4. Per le finalità di cui sopra al Fondo di cui all'articolo 2, comma 475 della legge n. 244/2007 sono assegnati 400 milioni di euro per il 2020, da riversare sul conto di tesoreria di cui all'art. 8 del regolamento di cui al DM 132/2010.
5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.


Art. 56 (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)
1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
2. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario:
a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
3. La comunicazione prevista al comma 2 è corredata della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
5. Ai fini del presente articolo, si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.
6. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore con indicazione dell'importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 2 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La sezione speciale, con una dotazione di 1730 milioni di euro, garantisce:
a) per un importo pari al 33 per cento i maggiori utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto all'importo utilizzato alla data di pubblicazione del presente decreto dei prestiti di cui al comma 2, lettera a);
b) per un importo pari al 33 per cento i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza è prorogata ai sensi del comma 2, lettera b);
c) per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 settembre 2020 e che siano state sospese ai sensi del comma 2, lettera c).
Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui al comma 2, lettera a), b) e c) sono realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e con automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell'operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario nonché con riferimento a finanziamenti agevolati previa comunicazione all'ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative.
7. La garanzia della sezione speciale Fondo di cui al comma 6 ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati di cui al comma 6. Per ciascuna operazione ammessa alla garanzia viene accantonato, a copertura
del rischio, un importo non inferiore al 6 % dell'importo garantito a valere sulla dotazione della sezione speciale.
8. L'escussione della garanzia può essere richiesta dagli intermediari a se siano state avviate, nei diciotto mesi successivi al termine delle misure di sostegno di cui al comma 2, le procedure esecutive in relazione a:
(i) l'inadempimento totale o parziale delle esposizioni di cui al comma 2, lettera a); (ii) il mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi relative ai prestiti prorogati ai sensi del comma 2, lettera b); (iii) l'inadempimento di una o più rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi del comma 2, lettera c). In tal caso, gli intermediari possono inviare al Fondo di garanzia per le PMI la richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti e agli altri finanziamenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c) corredata da una stima della perdita finale a carico del Fondo. Per la fattispecie di cui al comma 2, lettera c), la garanzia è attivabile, con i medesimi presupposti di cui sopra, nei limiti dell'importo delle rate o dei canoni di leasing sospesi sino al 30 settembre .2020. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede ad aggiornare i relativi accantonamenti.
9. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede a liquidare in favore della banca, entro 90 giorni, un anticipo pari al 50% del minor importo tra la quota massima garantita dalla Sezione speciale prevista dal comma 6 e il 33 per cento della perdita finale stimata a carico del Fondo di cui al comma 8.
10. Il soggetto creditore beneficiario della garanzia può richiedere, entro 180 giorni dall'esaurimento delle procedure esecutive, la liquidazione del residuo importo dovuto a titolo di escussione della garanzia del Fondo. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione il Fondo di garanzia provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai soggetti beneficiari della garanzia.
11. La garanzia prevista del presente articolo opera in conformità all'autorizzazione della Commissione europea prevista ai sensi all'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto – legge possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.