MiFid II
La direttiva per un mercato finanziario europeo più integrato e trasparente.
La direttiva per un mercato finanziario europeo più integrato e trasparente.
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Il 3 Gennaio 2018 sono entrati in vigore la Direttiva 2014/65/UE (cosiddetta "MiFID II") e il Regolamento (UE) n. 600/2014 (cosiddetto "MiFIR") che aggiornano il quadro normativo europeo riferito ai mercati degli strumenti finanziari, con l'obiettivo di incrementare l'efficienza e la trasparenza dei mercati, accrescendo nel contempo il livello di tutela degli investitori.
Gli aggiornamenti normativi hanno impatto su tutte le imprese di investimento e su tutti i mercati europei, e impongono importanti adeguamenti in termini organizzativi, informatici e di business.
Sono previste varie disposizioni che, in quanto ispirate al dovere di agire nel miglior interesse del cliente, garantiscono una corretta informazione per gli investitori, si occupano dei potenziali conflitti di interesse tra le parti e richiedono un'adeguata profilatura del risparmiatore.
Di seguito una sintesi dei principali punti trattati nella nuova normativa.
INFORMATIVA EX ANTE GENERALE fornita al cliente in fase di apertura del rapporto
(controparti qualificate, clienti professionali e clienti al dettaglio)
La normativa MiFID II prevede che l'informativa da fornire al cliente sia resa in maniera chiara e non fuorviante, indipendentemente dalla classificazione del cliente stesso.
La Banca è tenuta a fornire ai clienti o potenziali clienti, su supporto durevole, in tempo utile prima della prestazione dei servizi di investimento o servizi accessori, un'informativa contenente, tra le altre, le seguenti informazioni:
La normativa MIFID II prevede inoltre che, in fase di apertura del rapporto, siano fornite al cliente informazioni riguardanti i seguenti aspetti:
INFORMATIVA EX ANTE PER OPERAZIONE fornita contestualmente all'esecuzione della singola operazione
(controparti qualificate, clienti professionali e clienti al dettaglio)
Al fine di garantire una maggiore tutela della clientela, la Direttiva MiFID II rivisita l'insieme delle informazioni da fornire contestualmente all'esecuzione della singola operazione.
In particolare:
INFORMATIVA EX POST - fornita periodicamente nel corso del rapporto tra banca e cliente
(controparti qualificate, clienti professionali e clienti al dettaglio)
Al fine di garantire una maggiore tutela della clientela, la Direttiva MiFID II prevede un ampliamento delle informazioni da fornire periodicamente alla clientela.
In particolare, la Banca deve fornire ai clienti:
PROFILATURA DELLA CLIENTELA
(clienti al dettaglio)
La nuova normativa sottolinea l'importanza della regola del "Know your client" che è alla base di una corretta valutazione di adeguatezza. Le nuove linee guida emanate dall'Esma dettano i criteri rilevanti per procedere alla formulazione del questionario per la profilatura del cliente. È importante che gli investitori comprendano che a una maggiore accuratezza delle informazioni fornite alla Banca corrisponde una maggiore affidabilità della valutazione di adeguatezza e una migliore qualità del servizio prestato. Tra le informazioni da raccogliere, assumono particolare valore la capacità di sopportare le perdite e la tolleranza al rischio.
DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA
(clienti al dettaglio)
MiFID II introduce l'obbligo di fornire, ogniqualvolta la Banca presta il servizio di consulenza in materia di investimenti a un cliente retail, una dichiarazione di adeguatezza che specifichi le raccomandazioni fornite e indichi perché esse corrispondano alle preferenze, agli obiettivi e alle caratteristiche del cliente. La dichiarazione di adeguatezza viene consegnata al cliente retail quando viene fornita una consulenza in materia di investimenti e pertanto deve essere consegnata a prescindere dall'effettiva effettuazione dell'operazione oggetto di raccomandazione.
POST TRADE TRANSPARENCY
(controparti qualificate, clienti professionali e clienti al dettaglio)
Al fine di rafforzare il processo di formazione dei prezzi e di aumentare il livello di tutela degli investitori finali, MIFID II introduce un regime di trasparenza al pubblico e alla clientela delle operazioni concluse OTC più esteso rispetto a quanto già disciplinato da MIFID I (c.d. Post Trade Transparency). Nello specifico, le imprese di investimento che concludono OTC, in conto proprio o per conto dei clienti, operazioni su strumenti equity / equity-like e su strumenti diversi da equity negoziati in una sede di negoziazione, rendono pubbliche informazioni relative a volume, prezzo e momento nel quale tali operazioni sono state concluse attraverso un soggetto autorizzato (Approved Publication Agreement - APA). Le principali novità introdotte riguardano:
TRANSACTION REPORTING
(controparti qualificate, clienti professionali e clienti al dettaglio)
La normativa MIFID II stabilisce che le imprese di investimento che effettuano operazioni in strumenti finanziari segnalabili, su sedi di negoziazione oppure OTC, comunichino in modo completo ed accurato i dettagli di tali operazioni all'autorità competente (c.d. Transaction Reporting). Nello specifico, il nuovo regime di segnalazione prevede:
BEST EXECUTION
(controparti qualificate, clienti professionali e clienti al dettaglio)
A tutti i clienti dovrà essere fornita la policy di Best Execution. La policy dovrà contenere anche la lista dei fattori utilizzati per selezionare la sede di esecuzione, dovrà spiegare come avviene la selezione delle sedi, come viene valutata la qualità di esecuzione e come viene monitorata e verificata la Best Execution.
Inoltre, al fine di aumentare il livello di trasparenza sulla qualità di esecuzione ottenuta dalle imprese di investimento e presso le sedi di esecuzione, la normativa MiFID II, nell'ambito dei requisiti relativi alla Best Execution, introduce degli obblighi di disclosure alla clientela e al pubblico. In particolare, impone alle imprese di investimento che eseguono e/o trasmettono ordini di clienti di pubblicare annualmente un report con evidenza della qualità di esecuzione ottenuta presso le prime 5 sedi di esecuzione e presso i primi 5 broker, valutata sulla base di alcune statistiche relative agli ordini eseguiti.
CODICE LEI
(controparti qualificate, clienti professionali e clienti al dettaglio)
Allo scopo di identificare in modo univoco e inequivocabile i soggetti per conto dei quali la Banca esegue ordini, istruzioni ed operazioni, MiFID II impone ai clienti diversi dalle persone fisiche di dotarsi del Codice LEI (Legal Entity Identifier-codice identificativo unico internazionale della persona giuridica attribuito per identificare le parti di operazioni finanziarie di tutti il mondo in tutti i mercati e sistemi giuridici) prima di concludere qualsiasi operazione su strumenti finanziari segnalabili a partire dal 3 gennaio 2018.
La Banca non potrà dar corso ad alcun ordine, istruzione o operazione del cliente, diverso dalle persone fisiche, se quest'ultimo non le avrà previamente comunicato un valido codice LEI.
RECORD KEEPING
(controparti qualificate, clienti professionali e clienti al dettaglio)
La normativa MiFID II rafforza gli obblighi in materia di tenuta delle registrazioni delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni elettroniche degli ordini conferiti dalla clientela nell'ambito dei servizi di ricezione e trasmissione degli ordini, esecuzione degli ordini per conto dei clienti e negoziazione per contro proprio.
In particolare, tali registrazioni devono essere effettuate anche nel caso in cui non conducano all'effettiva conclusione di operazioni e / o alla prestazione di servizi di investimento.
La normativa impone alle imprese di investimento di adottare tutte le misure ragionevoli per impedire che un impiegato/consulente effettui, trasmetta o riceva su apparecchiature private conversazioni telefoniche e comunicazioni elettroniche che l'impresa di investimento non sia in grado di tracciare.
A tal fine la Banca dovrà predisporre e mantenere aggiornato un elenco degli apparecchi autorizzati (privati o aziendali) e dei soggetti che li utilizzano.
Le registrazioni in questione devono garantire l'esistenza di elementi di prova atti a dimostrare i termini di qualsiasi ordine trasmesso dai clienti e la relativa corrispondenza con le operazioni eseguite dalle imprese di investimento nonché ad individuare qualsiasi comportamento potenzialmente rilevante in termini di abusi di mercato.
La Banca è tenuta a notificare, anche una sola volta prima della prestazione dei servizi di investimento, ai nuovi clienti e ai clienti esistenti che le conversazioni o le comunicazioni telefoniche intercorrenti tra la Banca e i suoi clienti, che danno luogo o possono dar luogo ad operazioni, saranno registrate.
La normativa, infine, introduce l'obbligo di registrare su supporto durevole le informazioni pertinenti relative a conversazioni «frontali» con i clienti o potenziali clienti mediante verbali o annotazioni scritte che includano almeno le seguenti informazioni:
PRODUCT GOVERNANCE
(controparti qualificate, clienti professionali e clienti al dettaglio)
La direttiva MiFID II, al fine di garantire un'adeguata tutela degli investitori, introduce, in capo alle imprese di investimento emittenti o distributrici di prodotti finanziari, nuovi obblighi di predeterminare il mercato target dei clienti per i quali lo strumento finanziario risulta compatibile. In particolare, le imprese di investimento che realizzano strumenti finanziari da offrire in vendita alla clientela adottano un processo di approvazione per ogni strumento finanziario e per ogni modifica significativa agli strumenti finanziari esistenti prima della loro commercializzazione.
Tale processo di approvazione del prodotto deve precisare per ciascuno strumento finanziario il determinato mercato di riferimento di clienti finali e garantire che tutti i rischi specificatamente attinenti a tale target siano analizzati prima della commercializzazione/distribuzione e che la prevista strategia di distribuzione sia coerente con il target stesso.
L'impresa di investimento deve, pertanto, conoscere gli strumenti offerti e raccomandati valutandone la compatibilità con le esigenze della clientela e fare in modo che siano offerti o raccomandati solo se nell'interesse del cliente.